CCNL Editoria – Industria: elemento di garanzia retributiva ad aprile

Riconosciuto un importo annuo di 250,00 euro lordi ai dipendenti a tempo indeterminato che nei precedenti tre anni non abbiano ricevuto nessun altro trattamento economico individuali o collettivo

Il CCNL del 16 ottobre 2014 sottoscritto tra l’Associazione Nazionale italiana Industrie Grafiche, Cartotecniche e Trasformatrici, l’Associazione Italiana Editori, l’Associazione Nazionale Editoria Periodica Specializzata e il Sindacato Lavoratori Comunicazioni, la Federazione in Formazione Spettacolo e Telecomunicazioni, l’Unione Italiana Lavoratori della Comunicazione ed applicabile ai dipendenti delle aziende grafiche ed affini e delle aziende editoriali anche multimediali ha previsto che a decorrere dall’anno 2012 ai lavoratori a tempo indeterminato in forza dal 1° gennaio di ogni anno in aggiunta a quanto spettante a norma di CCNL, è riconosciuta con le competenze del mese di aprile dell’anno successivo un importo annuo di 250,00 euro lordi, ovvero una cifra inferiore fino a concorrenza in caso di presenza di un trattamento economico aggiuntivo a quello fissato dal CCNL.
L’elemento di garanzia retributiva è previsto solo per le aziende che non abbiano una contrattazione di secondo livello e per i dipendenti che nei precedenti tre anni non abbiano ricevuto nessun altro trattamento economico individuali o collettivo.
Si specifica che l’importo è onnicomprensivo e non computabile ai fini del TFR.
In caso di risoluzione del rapporto prima della data di corresponsione, devono essere erogati tanti dodicesimi dell’importo quanti sono i mesi interi di servizio prestati nell’anno.

 

Si avvicina la scadenza dell’invio delle domande di definizione agevolata

 

L’Agenzia delle entrate-riscossione ricorda l’approssimarsi del termine, fissato al 30 aprile 2023, per la presentazione delle domande di Definizione agevolata delle cartelle e la Modalità di invio delle domande  (Agenzia delle entrate-Riscossione, comunicato 7 aprile 2023).

Il termine per la presentazione delle domande di definizione agevolata è fissato dalla Legge al 30 aprile 2023. L’Agenzia delle entrate-riscossione ha, pertanto, esortato i contribuenti ad attivarsi in anticipo rispetto a tale scadenza.

La rottamazione quater riguarda i debiti affidati in riscossione dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 e i contribuenti che decidono di aderirvi devono versare il solo importo del debito residuo senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora, quelli iscritti a ruolo e l’aggio, mentre le multe stradali possono essere definite senza il pagamento degli interessi, comunque denominati, e dell’aggio, optando per il pagamento in un’unica soluzione o in un massimo di 18 rate in 5 anni.

A coloro che hanno presentato la richiesta di definizione agevolata, l’Agenzia deve inviare, entro il 30 giugno 2023, la comunicazione con l’esito della domanda, l’ammontare delle somme dovute ai fini della definizione e i moduli di pagamento in base al piano di rate scelto in fase di adesione.

 

Per quanto riguarda la modalità di presentazione della domanda, l’Agenzia ha ricordato che la procedura è interamente telematica, attraverso sito istituzionale e l’apposito servizio disponibile sia in area pubblica (senza necessità di pin e password), sia in area riservata (per chi dispone
di SPID, CIE o CNS e, per gli intermediari fiscali, Entratel). In particolare all’interno della propria area riservata il contribuente può presentare la dichiarazione di adesione facilmente cliccando direttamente dall’elenco dei debiti definibili, le cartelle, gli avvisi o i carichi che si vogliono inserire nella domanda, senza la necessità di indicare i dati identificativi degli atti. Inoltre sul sito dell’ Agenzia Riscossione è disponibile il servizio per chiedere il prospetto informativo, contenente l’elenco dei carichi che possono essere rottamati e la simulazione dell’importo da pagare a seguito delle riduzioni previste dalla definizione agevolata.

 

La definizione agevolata è stata introdotta dalla Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) e si applica ai carichi affidati all’agente della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022,  anche se ricompresi in precedenti rottamazioni e a prescindere se in regola con i pagamenti.

I contribuenti che decidono di aderirvi possono versare solo l’importo dovuto a titolo di capitale e quello dovuto a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica e non devono corrispondere le somme dovute a titolo di sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio. Riguardo ai debiti da multe stradali o ad altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi contributivi), l’accesso alla misura agevolativa prevede invece che non siano da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi (comunque denominati, comprese pertanto le cosiddette  “maggiorazioni”), nonché quelle dovute a titolo di aggio. Non rientrano invece nell’ambito applicativo della definizione agevolata i carichi relativi alle risorse proprie dell’Unione Europea e all’IVA riscossa all’importazione, i recuperi degli aiuti di Stato, i crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti e multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna. I carichi delle casse/enti previdenziali di diritto privato, sempre ai sensi della Legge n.197/2022, possono invece rientrare nell’ agevolazione solo dopo apposita delibera di tali enti creditori pubblicata entro il 31 gennaio 2023 sul proprio sito internet e comunicata, entro la stessa data, all’Agenzia mediante posta elettronica certificata.

 

Infine in merito ai versamenti dell’importo dovuto, in caso di rateizzazione, l’Agenzia ricorda che le prime due rate devono essere di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute, in scadenza al 31 luglio e 30 novembre 2023; le restanti rate, ripartite nei successivi 4 anni, vanno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.

 

Ebinter Bergamo: stanziati 1,2 milioni di euro per lavoratori e imprese del terziario e turismo

Il click day per l’inoltro delle domande di ammissione ai sussidi è a partire dal 2 maggio 2023 

L’Ente Bilaterale del Terziario di Bergamo ha messo a disposizione 1,2 milioni di euro, a sostegno dei lavoratori e delle aziende dei settori terziario e turismo della provincia lombarda, organismi paritetici formati da Ascom Confcommercio Bergamo, Filcams-Cgil Bergamo, Fisascat- Cisl Bergamo e Uiltucs Bergamo. Si tratta di una platea di circa 24mila addetti e 7mila aziende.
Nello specifico e fino ad esaurimento del plafond, sono previsti sussidi:
– energetici: 440mila euro per il pagamento delle bollette riguardanti il primo bimestre del 2023 di luce e gas;
– formativi: 300mila euro (200mila per le imprese del Terziario e 100mila per Ente Alberghiero e pubblici servizi) da destinare alla frequenza di corsi volti ad accrescere le conoscenze di dipendenti ed imprenditori;
– per lavoratori e famiglie: mezzo milione di euro destinati a spese scolastiche (libri di testo e mense), trasporti, assistenza disabili.
Per quanto riguarda il sussidio per far fronte al caro energia, che viene erogato entro due/tre mesi dall’inoltro della domanda, l’accesso al bonus è per i lavoratori a tempo indeterminato, determinato con un contratto non inferiore a 9 mesi contributivi e per gli apprendisti. Il contributo viene erogato:
– da 50,00 euro, per chi ha un Isee del nucleo familiare superiore a 15mila euro;
– a 100,00 euro, per chi ha un Isee fino a 15mila euro.
Le domande di partecipazione potranno essere inoltrate a partire dal 2 maggio 2023, allegando:
– copia stato di famiglia e autocertificazione;
– copia dichiarazione sostitutiva;
– copia dell’ultima busta paga 2023;
– copia bolletta 2023 riguardante la fornitura di energia elettrica o gas, intestata ad uno dei componenti del nucleo familiare;
– copia documento d’identità di chi inoltra la richiesta.
Il sussidio alla formazione ha come obiettivo quello di incentivare alla frequentazione di corsi per: sales assistant, marketing consultant, social media specialist, data analyst, programmatori, addetto al banco, personale di sala, chef e addetto al desk.
Il sussidio destinato ai lavoratori e alle famiglie è finalizzato a coprire più ambiti: dall’assistenza ai disabili, al contributo per malattia o infortunio (oltre il 180° giorno), passando per le spese per i figli (che consistono in libri scolastici, servizio mensa, trasporto pubblico, asili nido), al trasporto pubblico per finire con il contributo spese per l’assunzioni di badanti.
Il sostegno alle imprese comprende: formazione, apprendistato, corsi di formazione sulla sicurezza, promozione di sistemi di qualità, assunzione di giovani disoccupati, contributo per le aziende che hanno il welfare aziendale. 

Sospensione dell’attività dell’impresa e archiviazione del giudice

L’Ispettorato interviene per chiarire il rapporto tra decadenza del provvedimento di fermo e decreto di archiviazione (INL, nota 6 aprile 2023, n. 642).

L’INL ha è intervenuto per chiarire la materia relativa al comma 16 dell’articolo 14 del D.Lgs. n. 81/2008 e, in particolare, su alcune casistiche che possono ricorrere a seguito dell’emissione da parte del giudice penale del decreto di archiviazione per l’estinzione – ad esito della procedura di prescrizione  – delle contravvenzioni accertate in occasione dell’adozione del provvedimento di sospensione (comma 1 dello stesso articolo 14). 

In proposito va fatta innanzitutto una distinzione: infatti, laddove il provvedimento di sospensione sia stato adottato non solo per motivi di salute e sicurezza, ma anche per motivi di lavoro irregolare, lo stesso manterrà i suoi effetti anche in presenza del decreto di archiviazione emesso dal giudice penale. Pertanto, il datore di lavoro, per poter riprendere l’attività
lavorativa, dovrà in ogni caso porre in essere le condizioni per ottenerne la revoca. 

Invece, nel caso di provvedimento di sospensione adottato esclusivamente per ragioni di salute e sicurezza, laddove non pervenga istanza di revoca del provvedimento da parte del datore di lavoro – il quale ad esempio decida di non proseguire l’attività lavorativa nel luogo o nell’unità locale interessata dalla sospensione (ad es. un cantiere) – l’intervenuta emissione del decreto di archiviazione da parte del Giudice determina la decadenza del provvedimento sospensivo e non vi saranno adempimenti da porre in essere da parte del personale dell’Ispettorato. In tali ipotesi, peraltro, laddove l’archiviazione sia a conoscenza dell’Ufficio, sarà necessario darne comunicazione all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, affinché venga meno il provvedimento interdittivo a contrattare con la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti.

Va inoltre chiarito che, in presenza di un provvedimento di sospensione non revocato dall’Ufficio ai sensi del comma 11, ma decaduto ai sensi del comma 16, la ripresa dell’attività lavorativa da parte del datore di lavoro, successiva all’emissione del decreto di archiviazione, non costituisce violazione del comma 15 dell’articolo 14, il quale prevede la pena dell’arresto fino a sei mesi per il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione adottato per violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. La decadenza del provvedimento di sospensione ai sensi del comma 16 opera, inoltre, anche nelle ipotesi di decreti di archiviazione adottati per reati a condotta esaurita: anche per tali fattispecie in effetti risulta applicabile la procedura di prescrizione obbligatoria  (articolo 15 del D.Lgs. n. 124/2004) che consisterà esclusivamente nell’ammettere il contravventore al pagamento dell’ammenda nella misura pari a un quarto del massimo o della misura fissa. Nel caso in cui, a seguito di questo pagamento e della consequenziale informativa alla Procura, dovesse essere adottato il decreto di archiviazione, allo stesso modo si determinerà la decadenza del provvedimento di sospensione. 

Infine, nell’ipotesi in cui il provvedimento di sospensione venga revocato a seguito di istanza di parte e successivamente, intervenga l’adozione del decreto di archiviazione da parte del giudice penale per ottemperanza alla prescrizione obbligatoria, l’adozione del decreto di archiviazione non fa venire meno l’obbligo del datore di lavoro di versare la quota residua della somma aggiuntiva, maggiorata del 5%. Obbligo che rimane fermo in quanto derivante dalla presentazione della relativa istanza, finalizzata alla concessione della revoca che ha consentito al datore di riprendere la sua attività.

CCNL Ambasciate: siglato il rinnovo per il triennio 2023-2025

Rivisti gli importi delle retribuzioni con un aumento che sfiora il 6%, stabilizzate le indennità e aumentati gli scatti

Il 6 aprile 2023 presso la sede del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, è stato firmato il rinnovo per il triennio 2023-2025 delle Linee guida per la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle Ambasciate, Consolati, Legazioni, Istituti culturali ed Organismi internazionali in Italia, scadute il 31 dicembre scorso. Le OO.SS. Cgil, Cisl e Uil hanno affermato soddisfazione per il risultato ottenuto, grazie anche alla proficua interlocuzione con il Ministero del lavoro.
Per cercare di far fronte alla crisi economica e all’inflazione nell’accordo sono stati rivisti gli importi delle retribuzioni con un aumento che sfiora il 6%, stabilizzate le indennità e aumentati gli scatti.
Dal punto di vista normativo sono state rese più chiare le sezioni relative al sostituto di imposta, nonchè quelle relative ai diritti, ed è stato implementato l’articolato sul lavoro agile rendendo la disciplina affine ai Contratti Nazionali del pubblico impiego, con una regolamentazione accurata dello strumento organizzativo del lavoro agile.  
Infine la sezione dedicata alle relazioni sindacali e alla contrattazione integrativa è stata confermata ed integrata al fine di consentire alle RSA ed alle OO.SS. territoriali di stipulare accordi che possano migliorare ancor di più la condizione delle lavoratrici e dei lavoratori.
Le Parti, in sede di sottoscrizione, hanno rinnovato al Ministero degli Esteri la richiesta di divulgare la disciplina e di promuovere la sua applicazione nella maggior parte delle legazioni consolari ed ambasciate.