Enfea: al via la restituzione dei versamenti sospesi

Da ottobre a dicembre è possibile restituire le quote dei versamenti sospesi a causa degli eventi alluvionali

Confapi, in collaborazione con le Sigle sindacali Cgil, Cisl e Uil hanno disposto che, a partire da ottobre 2023 e fino a dicembre 2023, le imprese che hanno sede legale o operativa nei territori dell’Emilia-Romagna, delle Marche e della Toscana possono restituire le quote dei versamenti sospesi all’Enfea, l’Ente bilaterale dedicato alle piccole e medie imprese, in un’unica soluzione o a rate, mediante dilazione, nei tre mesi. Le regioni interessate sono state colpite da eventi climatici. L’Ente comunica, inoltre, che restano attive le prestazioni straordinarie a favore delle lavoratrici, dei lavoratori e delle imprese che hanno sede nelle regioni interessate dagli eventi climatici. Infatti, in data 7 giugno 2023, le Parti avevano convenuto di sospendere i contributi a carico delle imprese dei territori interessati dai fenomeni alluvionali. Inoltre, si era deciso di destinare 700.000 euro per i costi da sostenere per le prestazioni straordinarie, da prelevare dai fondi riserva di Enfea, a favore di chi ha subito danni alle proprie residenze pari al 50% delle spese documentate per rendere agibile la propria abitazione, fino ad un importo massimo di 800,00 euro; e per le imprese per il ripristino e l’agibilità delle attività aziendali, erogando un importo minimo dei costi sostenuti nella misura di 1.500 euro, con rimborso 20% delle spese documentate con un tetto massimo di 10.000 euro. Il Fondo Enfea di capienza massima di 700.000 euro.

Agenzia delle entrate: invio comunicazioni ai forfettari per regolarizzazione del quadro RS incompleto

Con l’invio di una comunicazione ai contribuenti in regime forfettario che non hanno indicato nel quadro RS del modello Redditi 2022 gli elementi informativi obbligatori richiesti dalla norma, l’Agenzia delle entrate esorta a regolarizzare la posizione mediante il ravvedimento operoso (Agenzia delle entrate, provvedimento 19 settembre 2023, n. 325550).

In attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 636, della Legge n. 190/2014, l’Agenzia delle entrate ha individuato le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di finanza le informazioni relative all’eventuale mancata indicazione degli elementi informativi obbligatori richiesti nel quadro RS del modello Redditi 2022 Persone Fisiche, da parte dei soggetti che hanno applicato il regime forfetario per il periodo d’imposta 2021.

 

Pertanto, l’Agenzia invierà una comunicazione a tali contribuenti per promuovere l’adempimento operoso, attraverso la presentazione di una dichiarazione integrativa e beneficiando della riduzione delle sanzioni in funzione della tempestività della regolarizzazione.

Le informazioni messe a disposizione per una valutazione in ordine alla correttezza dei dati in possesso dell’Agenzia e al fine di consentire al contribuente di fornire elementi e informazioni in grado di giustificare la presunta anomalia rilevata sono:

  • codice fiscale, cognome e nome del contribuente;

  • numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e periodo d’imposta;

  • data e protocollo telematico del modello Redditi 2022 Persone Fisiche trasmesso per il periodo di imposta 2021.

Tali dati sono, altresì, di ausilio per la corretta compilazione del quadro RS del modello Redditi 2023 Persone Fisiche per il periodo d’imposta 2022.

 

Il ravvedimento può essere posto in essere a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza, salvo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento, nonché il ricevimento di comunicazioni di irregolarità e degli esiti del controllo formale.

 

L’operazione di trasmissione delle suddette informazioni da parte dell’Agenzia avviene mediante l’invio una comunicazione, tramite PEC, ai soggetti presenti nell’Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti, o in assenza di indirizzo PEC o di mancato recapito, per posta ordinaria.

Tale comunicazione è consultabile dal contribuente anche all’interno dell’area riservata del portale informatico dell’Agenzia, denominata “Cassetto fiscale”, sezione “L’Agenzia scrive”.

Infine, il provvedimento stabilisce che il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, possa richiedere informazioni ovvero segnalare all’Agenzia eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti, sempre rispettando le modalità indicate nella suddetta comunicazione.

 

 

 

 

CCNL Scuole Materne Fism: aggiornati minimi retributivi, salario di anzianità, indennità Una Tantum

Con la mensilità di settembre aggiornate le retribuzioni, erogati salario di anzianità ed indennità Una Tantum

Il giorno 1° marzo 2023, Fism, Flc-Cgil, Cisl Scuola, Federazione Uil Scuola Rua e Snals-Confsal, hanno siglato il CCNL che disciplina il trattamento normativo ed economico per gli anni 2021-2023 del personale occupato nei servizi dell’infanzia e della prima infanzia di scuole ed enti aderenti e rappresentati dalla Fism, con decorrenza dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023.
La presente disciplina contrattuale si applica ai lavoratori dei servizi educativi della infanzia e socio-educativi della prima infanzia gestiti da Enti morali e non profit, Enti religiosi, Enti del Terzo Settore, associazioni, persone giuridiche private, cooperative, le Ipab e le ex Ipab, definiti anche “enti”, “gestori”, “istituti”, “scuole” aderenti o rappresentati dalla Fism. Viene altresì applicata ai dipendenti occupati in altri servizi a valenza socio-educativa come ad esempio: centri estivi, colonie e soggiorni, ludoteche, “sezioni primavera”, ecc., ed ai rapporti di lavoro realizzati presso le sedi della Federazione Italiana Scuole Materne, nonché, in forma integrale, sia al personale assunto a tempo indeterminato sia a tempo determinato.
Inoltre, il contratto collettivo tutela pure il personale che dipende da altre istituzioni socio-educative qualora l’Ente Gestore dichiari di accettarne integralmente la disciplina prevedendo ciò nel contratto individuale di lavoro.
Minimi retributivi
L’art. 42 denominato “Retribuzione tabellare”, individua le retribuzioni minime che spettano per il periodo 2022-2023 come riportate nella tabella sottostante.

Livello Minimo
VIII 1.780,26
VII 1.740,88
VI 1.584,55
V 1.564,87
IV 1.484,05
III 1.438,04
II 1.435,96
I 1.381,82

Salario di anzianità
L’art. 46 che disciplina il salario di anzianità, enuncia che dal 1° settembre 2023 viene erogata con cadenza mensile e per tredici mensilità, a titolo di “salario di anzianità”, una quota pari ad euro 15,00 a tutto il personale che a quella data abbia maturato 2 anni di servizio ininterrotto presso lo stesso Ente. Detto importo va ad aggiungersi a quanto già percepito come salario di anzianità secondo il disposto dell’art. 46 del CCNL 2016-2018.
Di seguito vengono riportati gli importi del suddetto secondo la data di assunzione del lavoratore.

Data di assunzione dal 31 dicembre 2018 dal 1° settembre 2023
Prima del 31 dicembre 2018 27,00 15,00
dal 1° gennaio 2019 al 31 agosto 2023   15,00

Una Tantum
L’art. 47 definisce l’indennità Una Tantum. Nella fattispecie, a copertura dei periodi dal 1°gennaio 2019 al 31 dicembre 2020 e dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, al personale di tutti i livelli in forza al 1° settembre 2022, viene corrisposto un ammontare pari ad euro 188,50 a titolo di Una Tantum come indicato nella tabella sottostante.

Periodo Importo
01/01/2019 – 31/12/2020 104,00
01/01/2021 – 31/12/2021 84,50
totale 188,50

Tale quota è stata versata per il 50% con la retribuzione del mese di maggio 2023 ed il restante 50% invece è corrisposta con la retribuzione del mese di settembre 2023 in proporzione dell’orario stabilito dal contratto di lavoro.
L’Una Tantum deve essere poi proporzionata sulla base dei mesi di lavoro effettivamente prestato nel periodo di copertura, considerando come mese intero, le frazioni di mese superiore a 15 giorni.

CCNL Poste: è accordo sulla proroga del lavoro agile

Prorogato lo smart working per i lavoratori del settore fino al 31 dicembre 2024 

Nella giornata del 14 settembre 2023, Poste Italiane S.p.A. anche in rappresentanza di Poste Vita S.p.A., e Poste Assicura S.p.A., Poste Welfare Servizi S.r.l., Egi S.p.A., Bancoposta Fondi S.p.A. Sgr, Postepay S.p.A., Postel S.p.A., Address S.p.A., Nexive Network S.r.l. e Slp-Cisl, Slc-Cgil, Uilposte, Confsal Comunicazioni, Failp-Cisal e Fncugl Comunicazioni, hanno sottoscritto il Verbale di Accordo relativo alla proroga dello svolgimento dell’attività di lavoro in modalità agile.
Difatti, le Parti Firmatarie, ai sensi di quanto previsto dall’art. 27 del CCNL 23 giugno 2021, confermano la possibilità di lavorare in smart working sino al 31 dicembre 2024 secondo la disciplina di riferimento e per gli ambiti organizzativi e figure professionali indicati negli Accordi del 1 marzo 2022 e del 3 agosto 2022.
Eventuali modifiche ed integrazioni degli ambiti organizzativi e delle figure professionali interessate possono formare oggetto di approfondimento realizzato con le OO.SS. nell’ambito dei lavori dell’Osservatorio Paritetico sul lavoro agile.
La prestazione di lavoro può esser posta in essere nella suddetta modalità, per tutto l’intero giorno dedicato e per un massimo di 2 giorni a settimana e 9 giorni al mese, secondo le esigenze organizzative e produttive delle funzioni aziendali.
Quanto stabilito non trova però applicazione per il settore di Assistenza Clienti e Back Office in ambito DTO, per i quali, in ragione della particolare natura delle attività presidiate, vengono individuate soluzioni organizzative che consentono l’alternanza tra lo svolgimento della prestazione lavorativa da remoto e il rientro in sede per almeno 1 settimana lavorativa al mese, salvo specifiche esigenze organizzative per le quali è necessaria la presenza in sede per un numero di giorni superiore.
Per il personale turnista appartenente a tali ambiti la prestazione di lavoro agile può esser resa 24 ore, in coerenza con la turnazione di volta in volta prevista nelle strutture di appartenenza.
I Quadri con responsabilità organizzative, possono effettuare l’attività di lavoro in modalità agile a giornata intera per 2 giorni al mese.
Ed inoltre, per il personale impiegato in attività remotizzabili nell’ambito dell’insourcing, vengono osservate le modalità di lavoro attualmente in essere.
Nei confronti del personale assegnato ad attività operative, a decorrere da gennaio 2024, si attiva la modalità in lavoro agile per finalità formative, secondo quanto previsto dal Verbale di  Accordo del 3 agosto 2022.
Relativamente all’incontro dell’Osservatorio Paritetico sul lavoro agile, vengono approfondite le seguenti tematiche: modalità di applicazione dell’istituto alle ipotesi di accomodamento ragionevole, fruizione da parte dei dipendenti di postazioni di prossimità, possibilità di attivazione del lavoro agile in caso di calamità naturali per le attività da remoto.

In Gazzetta Ufficiale il decreto istitutivo del Fondo Tlc

Pubblicato il provvedimento di istituzione dello strumento di sostegno dei lavoratori nei  casi di riduzione o sospensione dell’attività per le cause previste dalle disposizioni in materia di integrazione salariale (D.M. 4 agosto 2023).

Il decreto ministeriale di istituzione del Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 settembre 2023. Nell’ambito dell’attività del Fondo rientrano tutte le imprese esercenti servizi di telecomunicazione, con licenze/autorizzazioni, laddove siano previste: ovvero le realtà che erogano servizi di telefonia fissa e/o mobile e/o servizi di trasmissione dati e/o contenuti digitali e multimediali, anche attraverso l’esercizio di reti e servizi di networking (commercio elettronico, internet, posta elettronica, ecc); imprese che svolgono attività di assistenza e gestione della clientela, in particolare per le imprese di telecomunicazione; imprese di sviluppo e implementazione di servizi per soluzioni tecnologiche applicate anche alle telecomunicazioni e alle Imprese che forniscono servizi per contenuti digitali e multimediali (articolo 1, comma 1 D.M. 4 agosto 2023).

Beneficiari e prestazioni

I beneficiari del Fondo sono individuati nei lavoratori delle imprese sopra citate ai quali possono essere fornite le seguenti prestazioni (articolo 5, comma 1):

– finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali e/o dell’Unione europea;
– prestazioni integrative, in termini di importi, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro;
– prestazioni integrative, in termini di importi, rispetto ai trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente in costanza di rapporto di lavoro;
– prestazioni aggiuntive, in termini di durata, rispetto a quelle previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Il Fondo assicura, per il periodo di erogazione delle stesse, il versamento della contribuzione correlata alla gestione previdenziale di iscrizione del lavoratore interessato;
assegno straordinario, riconosciuto nel quadro di processi di esodo di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 5 anni;
– assicurare, in via opzionale e nel rispetto della legislazione vigente, il versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro di processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 3 anni, consentendo la contestuale assunzione, anche con contratto di apprendistato, presso il medesimo datore di lavoro, di lavoratori di età non superiore a 35 anni compiuti per un periodo non inferiore a 3 anni.

Amministrazione del Fondo

Il Fondo è gestito da un Comitato amministratore, che rimane in carica per 4 anni, composto da 4 componenti designati da Assotelecomunicazioni – Asstel e 4 componenti designati da SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL, UGL Telecomunicazioni che devono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità previsti dagli articoli 37 e 38 del D.Lgs. n. 148/2015, nonché da 2 rappresentanti, con qualifica di dirigente, rispettivamente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell’economia e delle finanze, che devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dal citato articolo 38 (articolo 3, D.M. 4 agosto 2023).

Infine, nel decreto in commento sono indicati i criteri e le misure delle prestazioni (articolo 6) e le fonti di finanziamento del Fondo (articolo 7) individuate in contributi ordinari, addizionali e straordinari a carico, in percentuale diverse, sia del datore di lavoro, sia del lavoratore, oltre che le modalità di accesso alle prestazioni (articolo 8) e di precedenza (articolo 9).