Obbligo di repéchage: rilevano le mansioni assegnate di fatto al lavoratore

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 20 ottobre 2022, n. 30950, ha affermato che, in tema di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, l’obbligo di repéchage impone al datore di lavoro di verificare l’assenza di posizioni lavorative corrispondenti alle mansioni di fatto assegnate al lavoratore e da lui svolte.

Un lavoratore impugnava il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimatogli dalla società datrice di lavoro, sul rilievo che le mansioni di responsabile di filiale, cui di fatto era assegnato, non erano state soppresse ma trasferite alla sede centrale.

Il Tribunale dichiarava illegittimo il licenziamento e ordinava alla società di reintegrare il dipendente, riconoscendo, inoltre, a questi il diritto ad essere inquadrato nel superiore livello del c.c.n.l., con conseguente condanna della datrice a corrispondergli la somma maturata a titolo di differenze retributive.

La Corte di appello confermava la sentenza di primo grado quanto al superiore inquadramento riconosciuto ed alle differenze retributive spettanti al lavoratore, ma dichiarava legittimo il licenziamento intimato.
I giudici del gravame, in particolare, accertavano che il datore di lavoro aveva dato la prova dell’impossibilità di repéchage con riguardo all’inquadramento rivestito all’atto del licenziamento, osservando che il diverso inquadramento risultava essere successivo allo stesso, e concludevano per l’insussistenza di posizioni utili cui riassegnare il lavoratore.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso proposto dal dipendente, osservando che la Corte territoriale contraddittoriamente prima aveva riconosciuto al lavoratore di aver svolto mansioni riconducibili ad un determinato, e superiore, profilo professionale e poi non ne aveva tenuto conto nel verificare in concreto l’esistenza di possibilità di ricollocamento in azienda dello stesso, in relazione all’avvenuta soppressione di una posizione lavorativa di cui, pur formalmente assegnatovi, non svolgeva di fatto i compiti.
La Corte, invero, nel verificare la legittimità del licenziamento per soppressione del posto di lavoro ed in relazione all’accertata impossibilità di ricollocare altrimenti il lavoratore, avrebbe dovuto verificare l’assenza in azienda di posizioni lavorative corrispondenti alle mansioni di fatto assegnate al lavoratore e da lui svolte.
A riguardo il Collegio non ha mancato di evidenziare che, ai fini del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, devono ricorrere sia la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il dipendente, senza che sia necessaria la soppressione di tutte le mansioni in precedenza attribuite allo stesso; sia la riferibilità della soppressione a progetti o scelte datoriali diretti ad incidere sulla struttura e sull’organizzazione dell’impresa, ovvero sui suoi processi produttivi; ma anche l’impossibilità di reimpiego del lavoratore in mansioni diverse.
L’onere probatorio in ordine alla sussistenza di questi presupposti è a carico del datore di lavoro, che può assolverlo anche mediante ricorso a presunzioni, restando escluso che sul lavoratore incomba un onere di allegazione dei posti assegnabili.

Cassa Edile di Belluno: nuova contribuzione

4 NOV 2022 Nel rispetto delle disposizioni contrattuali di cui all’Accordo Nazionale del 22/9/2022, che hanno modificato la percentuale APE, la Cassa Edile della provincia di Belluno, pubblica le nuove aliquote contributive in vigore dall’1/10/2022

La Cassa Edile della provincia di Belluno, pubblica il prospetto contributi da versare con decorrenza 1° ottobre 2022

 

Contributi

Totale (%)

Quota contributiva Impresa (%)

Quota contributiva Lavoratore (%)

1. Contributo funz. Cassa Edile 2,250 1,875 0,375
2. Contributo gestione Fondi attività non caratteristica 0,150 0,150
3. Anzianità Professionale Edile 3,980 3,980
4. Contributo vestiario 0,250 0,250
5. Contributo Osservatorio 0,145 0,145
6. Quote adesione contrattuale (prov.+naz.) 1,520 0,650 0,870
7. Contributo Fondo prepensionamenti 0,200 0,200
8. Contributo funzionamento A.S.C. 0,055 0,055
9. Contributo Formazione Professionale e Sicurezza C.F.S. 1,250 1,250
TOTALE CONTRIBUTI CASSA EDILE 9,800 8,555 1,245
     
10. Contributo Fondo Incentivo all’occupazione

(calcolato sulle ore effettivamente lavorate)

0,100 0,100  

Inoltre:
– SANEDIL Operai: 0,60% a carico ditta

– SANEDIL Impiegati: 0,26% a carico ditta

Legittimo il licenziamento del docente che intrattiene una relazione con l’alunna minore

È legittimo il licenziamento irrogato al docente che, intrattenendo una relazione sentimentale con un’alunna minore, abbia compiuto una grave violazione dei doveri inerenti alla funzione educativa (Corte di Cassazione, Sentenza 20 ottobre 2022, n. 30955).

La Suprema Corte ha confermato la legittimità del provvedimento disciplinare di destituzione e di esclusione dall’accesso futuro a qualsiasi forma di pubblico impiego nei confronti di un docente, per aver intrattenuto una relazione sentimentale e sessuale con un’alunna minorenne.
La Corte territoriale aveva rigettato il motivo d’appello con il quale il docente aveva lamentato la mancanza di proporzionalità, ragionevolezza o congruità della sanzione irrogata.

I giudici del gravame, in particolare, avevano evidenziato che le circostanze addotte a sostegno della pretesa tenuità degli addebiti, ossia il fatto che l’alunna avesse compiuto la maggiore età nello stesso anno scolastico, che la madre fosse consapevole della relazione, che la relazione fosse scaturita da un iniziale interessamento della minore, che quest’ultima fosse consenziente e ricambiasse i sentimenti del docente, non fossero idonee a suffragare la tesi difensiva.
Il disvalore delle condotte emergeva in tutta la sua gravità considerando, da un lato, il ruolo di responsabilità e la funzione educativa assegnati all’insegnante e, dall’altro, il fatto che gli studenti a lui affidati attraversavano un’età obiettivamente critica sotto il profilo dello sviluppo della personalità e delle modalità di interazione sociale.

Instaurare una relazione sentimentale e sessuale con un’alunna, tanto più se minorenne, significava venir meno in modo radicale ai doveri ed alle responsabilità insiti nel ruolo di docente e disvelava la totale incapacità di discernere la sfera professionale da quella personale e la sfera etica da quella sentimentale.Tanto si rfletteva sul rapporto fiduciario con l’amministrazione scolastica, pregiudicandolo in modo irreparabile.
Per queste ragioni, secondo i giudici di merito, le condotte erano oggettivamente inscindibili dal ruolo di docente e dai compiti formativi ed educativi e la sanzione della destituzione era, dunque, congrua e proporzionata alla gravità dei fatti commessi.

Il Collegio ha ritenuto infondato il ricorso proposto dal docente ed esente da censure la decisone impugnata.
Nel caso sottoposto ad esame, invero, la Corte territoriale aveva correttamente operato un giudizio di sussunzione della condotta nell’ambito dell’uno o degli altri illeciti previsti dal Codice disciplinare, ritenendo integrata l’ ipotesi di atti che siano in grave contrasto con i doveri inerenti la funzione, illecito sanzionato con la destituzione. La condotta addebitata configurava una grave violazione dei doveri inerenti alla funzione educativa, in quanto direttamente legata alla qualità del ricorrente di docente nella classe cui apparteneva l’alunna minorenne.
Il giudice del merito, all’esito del giudizio di sussunzione, aveva verificato la gravità della violazione dal punto di vista concreto, tenendo conto di tutte le circostanze di fatto rilevanti; il giudizio di proporzionalità era stato operato valorizzando a tal fine:

– l’età minore della alunna;

– la durata della relazione;

– il fatto che essa fosse stata riallacciata dopo l’intervento della madre dell’allieva;

– la consumazione di rapporti sessuali.
Erano stati, pertanto, considerati tanto l’oggettiva gravità della condotta quanto la volontarietà del comportamento del docente.

Opzione per il mantenimento dell’iscrizione alla cassa per i professionisti assunti dalla PA

Il DM 2 settembre 2022 – pubblicato nella G.U. 2 novembre 2022, n. 256 – disciplina l’opzione per il mantenimento o meno dell’iscrizione alla cassa previdenziale di appartenenza per i professionisti assunti a tempo determinato dalla pubblica amministrazione.

Le disposizioni si applicano ai professionisti iscritti agli enti previdenziali di diritto privato gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria assunti a tempo determinato dalle pubbliche amministrazioni.
I professionisti sono inquadrati a tutti gli effetti come lavoratori dipendenti e assoggettati alle medesime disposizioni contrattuali applicate ai lavoratori dipendenti della pubblica amministrazione e iscritti alla gestione previdenziale dell’INPS-Gestione ex INPDAP alla quale fanno capo tutti gli oneri relativi al rapporto di lavoro instaurato.
All’atto dell’assunzione presso la PA, i professionisti medesimi devono comunicare all’ente previdenziale di diritto privato di appartenenza, entro i successivi 30 giorni tramite PEC, sia dell’accettazione dell’incarico che della volontà di mantenere o meno l’iscrizione presso l’ente previdenziale di diritto privato.
Nell’ipotesi di opzione per il non mantenimento dell’iscrizione all’ente previdenziale di diritto privato, l’ente sospenderà l’iscrizione del professionista dai propri ruoli e la relativa posizione assicurativa in essere non sarà ulteriormente alimentata fino alla conclusione del rapporto di lavoro dipendente.
Per tutta la durata del rapporto di lavoro alle dipendenze della PA non è dovuto all’ente previdenziale di diritto privato alcun contributo a carattere soggettivo o integrativo a fini previdenziali o assistenziali e il professionista non usufruisce delle prestazioni associate all’iscrizione. Fanno eccezione i contributi obbligatori eventualmente dovuti all’ente previdenziale di diritto privato per il mero mantenimento dell’iscrizione all’albo, collegio o ordine professionale di appartenenza e le prestazioni associate agli stessi.
Al termine del periodo di lavoro presso l’amministrazione pubblica, il professionista potrà effettuare il ricongiungimento presso il medesimo ente previdenziale di diritto privato del periodo assicurativo maturato all’INPS – Gestione ex INPDAP. Il montante contributivo maturato nel suddetto periodo viene trasferito all’ente previdenziale di diritto privato di appartenenza e viene conseguentemente utilizzato per alimentare la posizione previdenziale individuale, senza oneri a carico del professionista o dell’ente stesso.
Laddove l’ordinamento dell’ente previdenziale di diritto privato non preveda esclusivamente l’adozione del sistema di calcolo contributivo delle prestazioni, il montante contributivo trasferito costituisce la riserva matematica per la relativa valorizzazione ai fini previdenziali in base a specifiche modalità definite dall’ente stesso con apposito provvedimento da sottoporre alla vigilanza ministeriale.
In caso di opzione per il mantenimento dell’iscrizione all’ente previdenziale di diritto privato di appartenenza, il medesimo ente non sospenderà l’iscrizione del professionista dai propri ruoli, tenendo attiva la relativa posizione assicurativa in essere, che continuerà ad essere alimentata durante il rapporto di lavoro dipendente.
Il mantenimento della posizione assicurativa presso l’ente previdenziale di diritto privato di categoria comporta il versamento della contribuzione soggettiva ed integrativa minime, se previsto dal relativo ordinamento.
E’ dovuta, ove prevista, anche la contribuzione per la copertura delle prestazioni assistenziali erogate a vario titolo dall’ente previdenziale di diritto privato. Non è dovuta la contribuzione per l’indennità di maternità in quanto la relativa copertura è assicurata dall’INPS-Gestione separata ex INPDAP.
Il professionista non può ricevere prestazioni assistenziali allo stesso titolo dall’INPS e dall’ente previdenziale di diritto privato e, all’atto della richiesta, rilascia apposita dichiarazione in merito.
Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in questione, i professionisti che risultino alla predetta data già assunti dalle pubbliche amministrazioni, comunicano all’ente previdenziale di diritto privato di appartenenza, tramite posta elettronica certificata, sia la sussistenza del rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato che la volontà di mantenere o meno l’iscrizione presso il medesimo ente di diritto privato.
Nel caso in cui l’ordinamento di un ente previdenziale di diritto privato già preveda la possibilità per un professionista lavoratore dipendente di optare per il versamento allo stesso ente dei contributi previdenziali relativi all’attività come dipendente, il professionista, può optare per tale regime, in alternativa a quello previsto dal presente decreto, comunicandolo all’ente previdenziale di diritto privato di appartenenza e all’Amministrazione pubblica datore nei termini citati. Si applica in questo caso la regolamentazione contributiva già applicata ai professionisti lavoratori dipendenti già iscritti all’ente previdenziale di diritto privato.

EDILIZIA ANIEM CONFAPI – Accordo 14/10/2022 – Rettifica tabelle

Il giorno 14/10/2022 tra CONFAPI ANIEM Unione Nazionale imprese Edili Manifatturiere e Settori Affini aderenti a Confapi e FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL si è sottoscritto il verbale di accordo per la rettifica delle tabelle retributive

A parziale rettifica della Tabella allegata al Verbale di accordo dell’11 ottobre 2022, si precisa che per il livello VI il nuovo minimo in vigore alla data del 1° ottobre 2022 è 1.720,76 (invece di 1.720,46) e quello relativo al 1° Gennaio 2023 è 1.778,36 (invece di 1.778,06).

Pertanto la nuova Tabella con gli aumenti contrattuali è la seguente:

Qualificati

Livello

Minimo dall’1/10/2022

Minimo dall’1/1/2023

7 1.911,96 1.975,96
6 1.720,76 1.778,36
5 1.433,98 1.481,98
4 1.338,37 1.383,17
3 1.242,78 1.284,38
2 1.118,50 1.155,94
1 955,99 987,99

Apprendisti

Livello

Da mese

A mese

Minimo dall’1/10/2022

Minimo dall’1/1/2023

Apprendistato Professionalizzante 2 1 6 838,88 866,96
7 12 950,72 982,55
13 18 973,10 1.005,67
19 24 1.062,58 1.098,14
Apprendistato Professionalizzante 3 1 6 994,22 1.027,50
7 12 1.031,51 1.066,04
13 18 1.056,36 1.091,72
19 24 1.081,22 1.117,41
25 30 1.118,50 1.155,94
31 36 1.180,64 1.220,16
Apprendistato Professionalizzante 4 1 6 1.070,70 1.106,54
7 12 1.110,85 1.148,03
13 18 1.137,62 1.175,70
19 24 1.164,38 1.203,36
25 30 1.204,53 1.244,85
31 36 1.271,45 1.314,01
Apprendistato Professionalizzante 5 1 6 1.147,18 1.185,58
7 12 1.190,20 1.230,04
13 18 1.218,88 1.259,68
19 24 1.247,56 1.289,32
25 30 1.290,58 1.333,78
31 36 1.362,28 1.407,88
Apprendistato Professionalizzante 6 1 6 1.376,61 1.422,69
7 12 1.428,23 1.476,04
13 18 1.462,65 1.511,61
19 24 1.497,06 1.547,17
25 30 1.548,68 1.600,52
31 36 1.634,72 1.689,44
Apprendistato Professionalizzante 7 1 6 1.529,57 1.580,77
7 12 1.586,93 1.640,05
13 18 1.625,17 1.679,57
19 24 1.663,40 1.719,08
25 30 1.720,76 1.778,36
31 36 1.816,36 1.877,16