CCNL Poste: stabilito il Premio di risultato 2025-2026 per i dipendenti di Staff e Produzione

Stabiliti gli importi del premio da erogarsi con la retribuzione di giugno 2026 e 2027

Il 23 luglio scorso Postel S.p.A. e le OO.SS. Slp-Cisl, Fnc-Ugl Com.ni, Uil-Poste, Slc-Cgil, Failp Cisal-Conflsal Com.ni hanno siglato un verbale di accordo che stabilisce gli importi del premio di risultato per i lavoratori impiegati nei reparti di Staff e Produzione, previsti negli accordi sindacali aziendali del 4 aprile 2013, per il biennio 2025/2026.

 

Il premio rappresenta un contributo ai lavoratori per l’incremento della produttività e della redditività connessi al miglioramento e all’implementazione dei processi e delle azioni di riorganizzazione aziendale. Viene precisato, inoltre, che l’erogazione del premio è legata al raggiungimento del parametro Ebit (Earnings before interests and taxes) del gruppo Poste Italiane, come stabilito nella riunione dell’8 luglio scorso.

 

Il premio viene riconosciuto al personale con contratto a tempo indeterminato e di apprendistato in forza al 31 dicembre 2025 e al 31 dicembre 2026. L’emolumento non concorre alla determinazione del trattamento di fine rapporto. Il premio verrà aumentato di 50,00 euro se nel corso del 2025 e del 2026 il dipendente non avrà fatto registrare alcuna giornata di assenza dal servizio.

 

Il premio viene erogato con la busta paga di giugno 2026 e 2027. La medesima decorrenza è prevista anche per il personale che cessa il proprio rapporto di lavoro per avvenuta maturazione dei requisiti pensionistici dopo il 31 dicembre 2025 e 2026 e prima di giugno 2026 e 2027.

Premio di risultato 2025/2026 – Staff
Livello Importo 2025 Importo 2026
A1 1.934,00 2.054,00
A2 1.837,00 1.952,00
B 2.020,00 2.146,00
C 2.019,00 2.145,00
D 2.012,00 2.137,00
E 2.054,00 2.182,00
Premio di risultato 2025/2026 – Produzione
Livello Importo 2025 Importo 2026
A1 2.041,00 2.169,00
A2 1.941,00 2.062,00
B 2.135,00 2.268,00
C 2.134,00 2.267,00
D 2.126,00 2.259,00
E 2.171,00 2.307,00

La decurtazione combinata per malattia, escluse le patologie di particolare gravità e ricoveri day hospital, è pari a:
– 0 fino a 2 eventi;
– meno 12,50% fino a 3 eventi;
– meno 27,50% tra il 4° e il 5° evento;
– meno 75% tra il 6° e il 7° evento;
– meno 100% dall’8° evento.

 

Inoltre, il premio di produzione può anche essere fruito, in tutto o in parte, come welfare, vale a dire sotto forma di rimborso spese o tramite contributi aggiuntivi alla previdenza complementare o al Fondo di assistenza sanitaria integrativa.

 

Il lavoratore che sceglierà di destinare il premio in welfare riceverà:
100,00 euro di credito aggiuntivo se sceglierà di fruire del 10% del proprio premio in welfare;
200,00 euro di credito aggiuntivo se sceglierà di fruire del 50% del proprio premio in welfare;
300,00 euro di credito aggiuntivo se sceglierà di fruire del 90% del proprio premio in welfare.
Qualora gli importi del premio fossero inferiori a 500,00 euro, i crediti sopra indicati verranno ridotti del 50%. 

 

Entro maggio 2026, le Parti di incontreranno per definire gli importi del premio per l’anno 2026. 

Lavoratori malati oncologici: conservazione del posto di lavoro e permessi

 

Pubblicata sulla G.U. del 18 luglio 2025 la legge sulla conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche (Legge 18 luglio 2025, n. 106).

 

Entrerà in vigore il prossimo 9 agosto la Legge n. 106/2025 contenente disposizioni in favore dei lavoratori malati oncologici o affetti da malattie invalidanti e croniche relativamente alla conservazione del posto di lavoro e al riconoscimento di permessi retribuiti per effettuare esami e cure mediche.

 

In particolare, soggetti destinatari delle norme in questione, sono i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, affetti da malattie oncologiche, ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74% certificata dal medico di medicina generale o dal medico specialista, operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, che ha in cura il lavoratore. 

 

I lavoratori interessati possono richiedere un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a ventiquattro mesi. Durante il periodo di congedo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa.

 

Il congedo è compatibile con il concorrente godimento di eventuali altri benefici economici o giuridici e la sua fruizione decorre dall’esaurimento degli altri periodi di assenza giustificata, con o senza retribuzione, spettanti al dipendente a qualunque titolo.

 

Il comma 4 dell’articolo 1 della legge prevede, inoltre, un diritto all’accesso prioritario alla modalità di lavoro agile, ove la prestazione lavorativa lo consenta, una volta decorso il periodo di congedo.

 

I medesimi soggetti beneficiari, ai sensi dell’articolo 2, hanno anche diritto di fruire – a decorrere dal 1° gennaio 2026 – in aggiunta alle tutele previste dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro in relazione alla diversa disciplina dei rapporti di lavoro, di ulteriori dieci ore annue di permesso, con riconoscimento di un’indennità economica (determinata nelle misure e secondo le regole previste dalla normativa vigente in materia di malattia) e della copertura figurativa, per i periodi utilizzati per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche nonché cure mediche frequenti.

 

Anche in questo caso, occorre che le visite e gli esami siano prescritti da un medico di medicina generale o da un medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata.

 

Nel settore privato, l’indennità è direttamente corrisposta dai datori di lavoro e successivamente dagli stessi recuperata tramite conguaglio con i contributi dovuti all’ente previdenziale.

 

La Legge contiene poi ulteriori disposizioni riguardanti la creazione di un fondo per l’istituzione e il conferimento di premi di laurea intitolati alla memoria di pazienti affetti da malattie oncologiche, e la gestione e potenziamento dell’infrastruttura tecnologica dell’INPS.

CCNL Metalmeccanica Piccola Industria: siglato il rinnovo

Previsto un aumento pari a 100,00 euro per il biennio 2025-2026

Lo scorso 24 luglio è stata sottoscritta da Unionmeccanica e dalle associaizoni sindacali un’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL 2025-2026 dei lavoratori addetti alla piccola e media industria metalmeccanica, scaduto lo scorso dicembre.

L’accordo prevede un aumento complessivo, per il V livello, pari a 100,00 euro e comprensivi dell’importo di 27,90 euro già erogati agiugno 2025, con le seguenti decorrenze:

22,10 euro da settembre 2025;
50,00 euro da giugno 2026.

L’aumento concordato, per gli anni 2025-2026, è superiore all’Ipca:

– nel 2025 2,33% a fronte di un Ipca dell’1,30%;
– nel 2026 2,23%  a fronte di un Ipca del 2,0%.

A settembre, con la ripresa del confronto sulla piattaforma per la parte normativa, verrà votata dai lavoratori anche l’ipotesi di accordo.

Bonus nuovi nati: ampliato il termine per la presentazione delle domande

Si potrà inviare la richiesta entro 120 giorni dalla data dell’evento (INPS, messaggio 24 luglio 2025, n. 2345).

Dopo la circolare n. 76/2025, INPS è tornato sul tema del cosiddetto Bonus nuovi nati comunicando che il termine per la presentazione delle domande, è stato ampliato da 60 a 120 giorni dalla data dell’evento (nascita o ingresso in famiglia del minore).

Con la citata circolare erano state fornite indicazioni relative all’importo una tantum di 1.000 euro previsto dall’articolo 1, commi da 206 a 208 della Legge di bilancio 2025 (Legge n. 207/2024) ed erano stati illustrati i requisiti di accesso al contributo e le istruzioni per la presentazione delle relative domande. In particolare, il termine per la presentazione delle domande era indicato al paragrafo 3 della citata circolare n. 76/2025.

Ora l’Istituto informa che per gli eventi verificatisi dal 1° gennaio 2025 al 24 maggio 2025, per i quali non è stata presentata la domanda entro il termine di 60 giorni, gli interessati possono presentare la domanda entro 60 giorni (22 settembre 2025) dalla data di pubblicazione del messaggio in commento.

CCNL Metalmeccanica Artigianato: sottoscritta la stesura definitiva

Nei primi mesi del 2026 riprenderà la discussione tra le OO.SS. per la definizione della nuova piattaforma rivendicativa per il rinnovo 2027-2030

Il 22 luglio 2025 è stato sottoscritto dai sindacati e dalle associazioni datoriali il testo per la stampa del CCNL dei lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane. Un contratto che riguarda oltre 500 mila lavoratrici e lavoratori occupati in 122 mila imprese del settore metalmeccanico, dell’installazione di impianti, delle aziende del settore orafo e odontotecnico e del restauro dei beni culturali. 

Nel mese di ottobre il testo stampato del contratto sarà disponibile nelle sedi sindacali sia per i lavoratori sia per consulenti e imprese. La stesura definitiva conclude un importante lavoro di adeguamento e riordino delle parti speciali del contratto, iniziata nel corso del precedente rinnovo, che semplifica e accorpa nella parte comune decine di articoli del vecchio ccnl, semplificandone la consultazione per i lavoratori e le imprese.

In generale il contratto ha vigenza per il periodo 2023-2026 e prevede aumenti economici di 216,00 euro al 4° livello, di cui 171,00 euro già riconosciuti e 45,00 euro da erogare in ulteriori 2 tranches entro novembre 2026. Previsti inoltre miglioramenti della parte normativa, in particolare sul riconoscimento degli scatti di anzianità di 10,00 euro mensili ai lavoratori apprendisti e l’aumento a 16 ore della formazione permanente delle lavoratrici e dei lavoratori.

A partire dai primi mesi del 2026 riprenderà la discussione tra le OO.SS. per la definizione della nuova piattaforma rivendicativa per il rinnovo 2027-2030.