Esonero contributivo parità di genere: le modalità di trasmissione richieste

Forniti chiarimenti anche sul differimento dei termini di presentazione delle domande per le certificazioni conseguite entro il 31 dicembre 2023 (INPS, messaggio 13 agosto 2024, n. 2844).

L’INPS è intervenuto in materia di esonero contributivo per i datori di lavoro del settore privato che siano in possesso della certificazione della parità di genere, fornendo chiarimenti sulla modalità di trasmissione delle richieste. 

Infatti, i datori di lavoro privati che sono in possesso della certificazione citata hanno diritto a un esonero dal versamento dei contributi previdenziali dell’1%, con un limite massimo di 50.000 euro annui (articolo 5, Legge n. 162/2021). 

L’Istituto ha rammentato i requisiti che le imprese in possesso della certificazione di genere devono rispettare per accedere all’agevolazione in questione. In particolare, la domanda deve riportare la retribuzione media mensile globale, intesa come la media di tutte le retribuzioni mensili corrisposte dal datore di lavoro nel periodo di validità della certificazione e non quella del singolo lavoratore. 

Peraltro, ai fini del riconoscimento del beneficio contributivo, la certificazione di parità di genere, rilasciata in
conformità alla Prassi UNI/PdR 125:2022 dagli organismi di valutazione accreditati, deve riportare il marchio UNI e quello dell’ente di accreditamento. La circolare INPS n. 137/2022 ha precisato che, per accedere all’esonero, le aziende devono presentare domanda all’INPS attraverso lo specifico modulo telematico denominato “PAR_GEN“. 

Presentazione domande per le certificazioni conseguite entro il 31 dicembre 2023

I datori di lavoro, che abbiano conseguito la certificazione in argomento entro il 31 dicembre 2023 e che abbiano erroneamente compilato il campo relativo alla retribuzione media mensile globale stimata, possono
rettificare i dati inseriti, previa rinuncia alla domanda già presentata, entro il termine perentorio del 15 ottobre 2024. Alla scadenza del termine, tutte le domande in stato “trasmessa”, relative a certificazioni conseguite entro il 31 dicembre 2023, verranno elaborate secondo le indicazioni contenute nella citata circolare 137/2022.

Nel caso nel quale il datore di lavoro non rettifichi la domanda erroneamente presentata entro il termine del 15 ottobre 2024, la stessa domanda, qualora ricorrano tutti i requisiti di legge, sarà accolta per il minore importo determinato sulla base della retribuzione media mensile globale stimata erroneamente indicata. L’importo autorizzato sarà comunicato con nota in calce al modulo di istanza online presente all’interno del “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”. 

I datori di lavoro privati che hanno presentato domanda, indicando erroneamente un periodo di validità della certificazione inferiore a 36 mesi, potranno beneficiare dell’esonero per l’intero periodo legale di validità della certificazione stessa, in quanto l’INPS procederà d’ufficio alla sanatoria delle relative domande e al riconoscimento dell’esonero per l’intero periodo spettante. 

Infine, i datori di lavoro privati che hanno già ricevuto un accoglimento della domanda presentata nel 2022, non dovranno ripresentare domanda, in quanto, a seguito dell’accoglimento della stessa, l’esonero contributivo è automaticamente riconosciuto per tutti i 36 mesi di validità della certificazione.

Sistema nazionale di certificazione delle competenze: pubblicato il decreto

Il provvedimento disciplina le funzioni e gli ambiti di titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (D.M. 9 luglio 2024).

Nella Gazzetta Ufficiale dell’8 agosto è stato pubblicato il D.M. 9 luglio 2024 recante la disciplina dei servizi di individuazione, di validazione e di certificazione delle competenze relativi alle qualificazioni di titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi del D.Lgs. n. 13/2013 e in attuazione del D.I. 5 gennaio 2021.

Il testo regola le funzioni e disciplina gli ambiti di titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell’ambito del sistema nazionale di certificazione delle competenze, aprendo nuovi spazi di collaborazione e sinergia, nell’ambito della formazione aziendale, tra il sistema della formazione professionale di competenza delle regioni e il partenariato economico e sociale, rendendo centrale il ruolo dei Fondi interprofessionali per la formazione continua e i Fondi bilaterali per la formazione e l’integrazione al reddito.

Il provvedimento disciplina, inoltre, la valorizzazione delle competenze acquisite in contesti di apprendimento non formale come il servizio civile universale o i contratti di apprendistato o i tirocini promossi dal Ministero o i percorsi di accompagnamento alla imprenditorialità e l’autoimpiego, il volontariato e i progetti di utilità collettiva.

 

Plafond su cessioni di beni: chiarimenti dell’Agenzia delle entrate

Pubblicati i chiarimenti dell’Agenzia delle entrate riguardo alla cessione all’esportazione e alle modalità di formazione del plafond in caso di fatturazione e registrazione di acconti (Agenzia delle entrate, risposta 6 agosto 2024, n. 3).

In merito alla modalità di costituzione del plafond, l’articolo 6 del Decreto IVA prevede che le cessioni di beni si considerino effettuate nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili. Tuttavia, le cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque, se riguardano beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione.

Viene inoltre stabilito, qualora sia emessa fattura o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, che l’operazione venga considerata effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.

 

Con specifico riferimento, poi, al momento di costituzione del plafond, l’Agenzia sottolinea la validità delle considerazioni della circolare n. 145/E/1998. In tale documento viene chiarito che il momento costitutivo del plafond, deve essere riferito alle operazioni registrate ai sensi dell’articolo 23 del D.P.R. n. 633/1972, con riferimento al momento della data di emissione della fattura. L’adozione del criterio della registrazione contribuisce a semplificare gli adempimenti dei contribuenti in quanto, il plafond disponibile coincide con le risultanze contabili e con i dati evidenziati in sede di dichiarazione annuale I.V.A.; inoltre comporta che nelle ipotesi di emissione anticipata di fattura o di pagamento anticipato dei corrispettivi, tali importi concorrono non solo alla determinazione dello status di esportatore agevolato ma anche a quella del plafond.

Ne consegue che la fatturazione e registrazione degli acconti concorre alla formazione del plafond, essendo l’operazione nel suo insieme preordinata ad una cessione all’esportazione di cui all’articolo 8 del Decreto IVA.

Al riguardo, l’Agenzia precisa che, qualora l’operazione non andasse a buon fine, il plafond costituito sulle fatture di acconto dovrebbe essere opportunatamente rettificato.

 

L’Agenzia, infine, richiama il principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 30800/2022: “in tema di IVA, il meccanismo del plafond costituisce una modalità di assolvimento dell’IVA per le operazioni imponibili poste in essere dall’esportatore abituale, in quanto si sostanzia nella compensazione del relativo debito con il credito maturato sulle cessioni all’esportazione od operazioni assimilate registrate nell’anno solare precedente, consentendo al suo fornitore di effettuare la rivalsa nei suoi confronti attraverso lo scomputo del credito dell’esportatore e non attraverso la controprestazione monetaria. Ne consegue che, discendendo la non imponibilità degli acquisti effettuati dall’esportatore abituale direttamente dalle cessioni all’esportazione e dalle operazioni ad esse assimilate dal medesimo compiute, il mutamento della natura di queste ultime, quand’anche sopravvenuto negli anni successivi (cd. splafonamento postumo), incide sull’entità del plafond, impedendo di procedere alla compensazione e comportando il ritorno al regime ordinario di assolvimento dell’imposta”.

CIRL Chimica Artigianato Veneto: siglato il contratto per il settore Concia

Armonizzato il settore della concia e previsti nuovi minimi retributivi

In data 29 luglio 2024, la Confartigianato imprese Veneto con la Cna Veneto e la Casartigiani Veneto e la Filctem-Cgil, Femca-Cisl e la Uiltec-Uil ha stipulato il contratto per i dipendenti delle imprese artigiane del settore della concia. Il contratto decorre dal 1° agosto 2024 e scade il 31 dicembre 2026. Tra le principali novità inserite vi è la classificazione unica del personale. Infatti, il personale assunto assunto al 31 luglio 2024 ed in forza al 1° agosto 2024 viene riclassificato secondo i nuovi livelli. 

CIRL 7 marzo 2016 CCNL 16 luglio 2024
Q 7
A 6
B 6
C 5
D 4
E 3 Super
F 3
G bis 2
G 1

Per quel che concerne l’aspetto retributivo, alle lavoratrici ed ai lavoratori delle imprese artigiane del settore della concia viene applicata la retribuzione prevista per il settore concia dall’art. 32 del CCNL. Inoltre, al fine di consentire l’applicazione dei minimi riportati dal contratto collettivo e riallineare la retribuzione definita dal CIRL 7 marzo 2016 viene istituito l’Elemento regionale di confluenza (ERC) che verrà erogato in 4 tranches, come riportate di seguito. 

Livello CIRL Livello CCNL 1° tranche luglio 2024 2° tranche gennaio 2025 3° tranche ottobre 2025 4° tranche ottobre 2026 Totale ERC
Q 7 72,60 90,75 90,75 108,88 362,98
A 6 62,07 77,59 77,59 93,10 310,35
B 6 82,95 103,69 103,69 124,44 414,77
C 5 59,36 74,21 74,21 89,04 296,82
D 4 54,19 67,74 67,74 81,30 270,97
E 3 Super 57,30 71,63 71,63 85,96 286,52
F 3 60,13 75,16 75,16 90,18 300,63
G bis 2 57,88 72,35 72,35 86,80 289,38
G 1 47,14 58,92 58,92 70,71 235,69

 Con il cedolino paga di agosto 2024 viene recuperata anche la tranche di aumento di luglio 2024 sotto la voce “arretrato“. Dal 1° gennaio 2027 l’ERC viene conglobato nella retribuzione tabellare in vigore a quella data. Continua ad essere corrisposto l’elemento retributivo regionale pari a 0,44 euro mensili. 
Per quanto concerne l‘apprendistato professionalizzante, le parti hanno stabilito che per gli apprendistati stipulati prima del 1° agosto 2024 continuerà ad essere applicato la previgente normativa fino alla naturale scadenza. Inoltre, resta ferma l’applicazione di quanto indicato all’art. 68 del CCNL in tema di retribuzione e scatti di anzianità per il settore concia. 

CIRL Legno-Lapidei Abruzzo: siglato il contratto integrativo regionale

Firmato il primo CIRL per gli addetti delle aziende di settore che operano nella regione Abruzzo

Il 29 luglio 2024, le Parti sociali Cna Abruzzo, Confartigianato Abruzzo, Casartigiani Abruzzo, Claai Abruzzo e Fillea Cgil Abruzzo-Molise hanno firmato il primo contratto integrativo regionale per le aziende dei settori legno, arredamento, mobili, escavazioni e lavorazione dei materiali lapidei.
Il contratto esplicherà i suoi effetti a partire dal 1° agosto 2024 e sarà valido fino al 31 luglio 2027, rimanendo in vigore fino al rinnovo successivo.
Tra i punti salienti, emergono:
–  aumenti in busta paga, da suddividere in quattro tranches annuali a partire da agosto 2024;
– indennità sostitutiva di mensa pari a 25,00 euro al mese;
– la costituzione di un osservatorio permanente che valuterà le prospettive del settore, e l’andamento occupazionale.