CCNL Federcasa: prevista a gennaio la prima rata dell’ Una Tantum

Erogata la prima quota pari a 1/4 dell’importo complessivo con la busta paga di gennaio

Con il verbale di accordo firmato il 6 novembre 2024, le Parti sociali Federcasa, Fp-Cisl, Uil-Fpl e Fesica Confsal hanno previsto, per l’anno 2022, a ciascun lavoratore in servizio una indennità Una Tantum pari al 3% del valore tabellare al 31 dicembre 2021 per quattordici mensilità.
Per l’anno 2023 è riconosciuta in misura pari al 3% e per periodo 1° gennaio 2024 – 30 novembre 2024 è riconosciuta in misura pari al 7%, dedotta l’indennità di vacanza contrattuale effettivamente erogata dalle aziende.
La prima rata, pari a 1/4 dell’importo complessivo viene erogata con la busta paga di gennaio.
Gli importi a titolo di Una Tantum sono privi di effetti su tutti gli istituti contrattuali diretti, indiretti o differiti e vengono corrisposti in misura frazionata/ridotta in relazione alla effettiva durata del rapporto di lavoro nel periodo dal gennaio 2022 al novembre 2024 inclusi e all’orario di lavoro part time o full time effettivamente svolto, ferma restando la necessaria presenza in servizio del personale al momento dell’erogazione.

Esonero contributivo per parità di genere: avviata la campagna di acquisizione delle domande

I datori di lavoro privati, che abbiano conseguito la certificazione entro il 31 dicembre 2024, possono presentare le richieste fino al 30 aprile 2025 (INPS, messaggio 30 dicembre 2024, n. 4479).

L’INPS ha comunicato di aver avviato la campagna di acquisizione delle domande di esonero contributivo per i datori di lavoro privati che abbiano conseguito la cosiddetta “Certificazione della parità di genere” (articolo 46-bis del D.Lgs. n. 198/2006) entro il 31 dicembre 2024.

In particolare, l’articolo 5 della Legge n. 162/2021, prevede un esonero dal versamento dell’1% dei contributi previdenziali, nel limite massimo di 50.000 euro annui, a favore dei datori di lavoro privati che siano in possesso della certificazione in questione.
Al riguardo, l’INPS ha reso noto che i datori di lavoro privati, che abbiano conseguito la “Certificazione della parità di genere” entro il termine citato del 31 dicembre 2024, possono presentare all’INPS, fino al 30 aprile 2025, attraverso lo specifico modulo di istanza online “SGRAVIO PAR_GEN“, le richieste di riconoscimento dell’agevolazione. 

In materia di elaborazione delle istanze, va evidenziato che le domande volte al riconoscimento dell’esonero in trattazione rimarranno nello stato “trasmessa” fino alla data di elaborazione massiva, che verrà effettuata solo successivamente alla scadenza del periodo volto all’acquisizione delle richieste, ovvero il prossimo 30 aprile.

Ai fini di una corretta gestione delle richieste di esonero, l’INPS chiarisce, infine, che i datori di lavoro privati che abbiano già ricevuto l’accoglimento della domanda di esonero, nelle precedenti campagne di acquisizione delle richieste, non devono ripresentare domanda, in quanto, a seguito dell’accoglimento della stessa, l’esonero contributivo è automaticamente riconosciuto per tutti i 36 mesi di validità della certificazione.

CIPL Edilizia Industria Pesaro: siglato l’accordo di determinazione dell’EVR

 Le imprese edili riconosceranno ai propri dipendenti da gennaio a dicembre 2025 l’EVR nella misura del 4% 

Il 19 dicembre 2024 Ance Pesaro Urbino e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil hanno verificato i parametri utili per il calcolo dell’EVR che le imprese saranno tenute ad applicare per il calcolo del suddetto elemento retributivo relativo all’anno 2025. Il CCNL di settore prevede che l’EVR venga annualmente calcolato sulla base della comparazione di quattro parametri, costituiti da:
– numero lavoratori iscritti alla Cassa Edile Pesaro;
– massa salariale denunciata in Cassa Edile Pesaro;
– ore di lavoro denunciate in Cassa Edile Pesaro;
– numero di imprese iscritte alla Cassa Edile Pesaro. 
La Cassa Edile Pesaro ha messo a disposizione delle Parti i dati relativi all’anno di bilancio 1° ottobre 2023/30 settembre 2024, consentendo quindi di operare la comparazione prevista nell’Accordo integrativo del 9 novembre 2023 tra la media del triennio 2024/2023/2022 e quella del triennio 2023/2022/2021.
Sulla base di quanto sopra le Parti hanno congiuntamente verificato che tutti e quattro i parametri utili per il calcolo dell’EVR hanno fatto registrare un andamento positivo. Le imprese edili riconosceranno quindi ai propri dipendenti da gennaio a dicembre 2025 l’EVR nella misura della percentuale del 4% calcolata sui minimi tabellari previsti dal CCNL. In applicazione del contratto ogni impresa procederà al raffronto dei dati aziendali riferiti alle ore denunciate in Cassa Edile Pesaro ed al volume d’affari valido ai fini IVA negli stessi trienni presi a riferimento per il calcolo dell’EVR. Qualora entrambi i parametri risultino negativi, l’EVR non sarà riconosciuto, mentre nel caso in cui uno solo dei due parametri risulti negativo, l’impresa erogherà l’EVR nella misura del 65%; in entrambi i casi, l’impresa avrà l’onere di attivare la procedura di comunicazione ad ANCE Pesaro Urbino ed alla Cassa Edile competente territorialmente. 

CCNL Pesca Cooperative: previsti nuovi aumenti

I nuovi minimi decorrono dal 1° gennaio 2025

L’accordo del 28 giugno 2024 siglato da Agci-Agrital, Confcooperative-Fedagripesca, Legacoop Agroalimentare e Fai-Cisl, Flai-cgil, Uilpesca ha previsto nuovi minimi dal 1°gennaio  per i dipendenti da cooperative esercenti attività di pesca marittima, di maricoltura, acquacoltura e vallicoltura.
Di seguito gli importi della seconda tranche di aumenti.

Livelli Parametro Retribuzione al 1° gennaio 2025
7 100 1553,67
6 109 1693,52
5 114 1771,17
4 120 1864,40
3 129 2004,22
2 140 2175,13
1 152 2361,57
Quadro 162 2516,93

Regime franchigia IVA piccole imprese: la comunicazione preventiva

L’Agenzia delle entrate ha chiarito quali sono le informazioni che i soggetti che intendono avvalersi del regime di franchigia in uno Stato di esenzione sono tenuti a trasmettere, nonché le modalità e i termini per effettuare la comunicazione preventiva contenente le predette informazioni (Agenzia delle entrate, provvedimento 30 dicembre 2024, n. 460166).

La direttiva UE 2020/285 introduce, a partire dal 1° gennaio 2025, disposizioni volte a semplificare gli obblighi fiscali per le imprese di minori dimensioni che operano in più Stati all’interno dell’Unione europea. La citata direttiva implementa il regime attualmente previsto, solo in ambito domestico, per le piccole imprese. Le novità consentono agli Stati membri di applicare un regime speciale transfrontaliero di franchigia IVA a favore delle piccole imprese che:

  • sono stabilite in uno Stato membro dell’Unione europea;

  • conseguono un volume di affari annuo inferiore alla soglia fissata dallo Stato nel quale sono stabilite;

  • conseguono complessivamente un volume d’affari annuo all’interno dell’Unione europea non superiore a euro 100.000.

Per piccole imprese si intende qualsiasi persona considerata soggetto passivo ai fini dell’IVA (Titolo III della Direttiva -IVA), indipendentemente dalla loro forma (lavoratori autonomi, liberi professionisti, start-up, società costituite, persone fisiche che svolgono attività economica, ecc.) e il cui fatturato annuo all’interno dell’Unione europea non supera i 100 000 EUR (regime transfrontaliero per le PMI) o la soglia nazionale annua o settoriale dello Stato membro di stabilimento (regime nazionale per le PMI).

 

L’accesso al regime speciale transfrontaliero IVA determina la riduzione degli adempimenti burocratici e amministrativi, dal momento che lo Stato membro di stabilimento diventa l’unico interlocutore del soggetto passivo d’imposta.

In particolare, le piccole imprese che non superano le soglie di volume di affari annue sopra richiamate possono comunicare al proprio Stato membro di stabilimento l’intenzione di avvalersi del regime speciale IVA, al fine di essere esonerate da tutti gli adempimenti IVA, compreso l’assolvimento dell’imposta, per tutte le cessioni/prestazioni B2B e B2C effettuate in uno o più degli altri Stati membri.

 

I soggetti passivi stabiliti in Italia, per essere autorizzati all’adozione del regime, devono inviano una comunicazione preventiva attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

In conformità ai requisiti previsti da ogni Stato membro ai fini dell’accesso al regime, la comunicazione preventiva può essere inviata da professionisti e piccoli operatori economici che, a prescindere dalla forma giuridica assunta, svolgono attività artigianali, professionali o commerciali (con alcune eccezioni).

La trasmissione della comunicazione preventiva, consentita a decorrere dal 1° gennaio 2025, è finalizzata all’ottenimento del numero di identificazione EX composto dal numero di partita IVA del soggetto stabilito seguito dal suffisso “EX” e deve contenere le seguenti informazioni:

 

a) codice fiscale;

b) denominazione o cognome e nome;

c) natura giuridica;

d) domicilio fiscale;

e) attività prevalente;

f) attività secondarie;

g) eventuali contatti o indirizzo dei siti web dell’impresa;

h) dichiarazione di non essere registrato al regime previsto dalla direttiva SME-SS in altro Stato di stabilimento;

i) Stati di esenzione, cioè lo Stato membro o gli Stati membri in cui il soggetto passivo intende avvalersi del regime di franchigia;

j) eventuali altri identificativi IVA già attribuiti al soggetto stabilito, cioè numeri di identificazione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto rilasciati da uno Stato di esenzione;

k) Volume d’affari nel territorio dello Stato e nei singoli Stati del territorio dell’Unione europea nei due anni civili precedenti la comunicazione e nel periodo dell’anno civile in corso precedente la comunicazione preventiva. Nel caso in cui gli Stati di esenzione indicati alla lettera i) abbiano fissato soglie di franchigia differenziate per settori di attività, i volumi di affari sono indicati distintamente per ciascun settore di attività esercitata.

 

La comunicazione preventiva deve essere trasmessa mediante la procedura web resa disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Successivamente alla trasmissione, l’Agenzia effettua controlli sulle informazioni contenute. Superati i controlli, la comunicazione preventiva o l’aggiornamento della comunicazione preventiva viene trasmessa agli Stati di esenzione indicati nella stessa.

All’esito positivo del riscontro di almeno uno Stato di esenzione ovvero alla decorrenza dei termini per mancata risposta da parte degli Stati di esenzione, l’Agenzia delle entrate attribuisce al soggetto stabilito il numero di identificazione EX.